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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia

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Accesso civico

Accesso civico c.d. semplice e generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act) - Riesame-concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e richieste di riesame

Accesso civico SEMPLICE

LINEE GUIDA accesso civico

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati nei casi previsti dalle norme e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa: questo tipo di accesso è definito accesso civico semplice.

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza utilizzando questo modulo:

L’invio può essere fatto, a scelta, con posta elettronica ordinaria: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it

oppure con posta elettronica certificata: responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it

 

 

Accesso civico GENERALIZZATO

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

L’accesso civico generalizzato consente, quindi, di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è già previsto uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata all’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia utilizzando il Modulo per accesso civico GENERALIZZATO 

L’invio può essere fatto, a scelta, con una delle seguenti modalità:

posta ordinaria: Ministero della giustizia - Ufficio del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia,via Arenula 70 - 00186 Roma

posta elettronica ordinaria: accesso.civico.dag@giustizia.it

posta elettronica certificata: prot.dag@giustiziacert.it

RICHIESTA di RIESAME al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)

Come prescritto dall’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33 del 2013, l’istante, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico, o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati (sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest’amministrazione), ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il R.P.C.T. decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, salvo il termine maggiore previsto dall’art.5 bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'accesso sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

L’istanza di riesame va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando il Modulo per RIESAME accesso civico GENERALIZZATO 

L’invio può essere fatto, a scelta, con una delle seguenti modalità:

posta elettronica ordinaria responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it 
oppure con 

posta elettronica certificata responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it

Avverso la decisione dell'amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del R.P.C.T., il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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