Raccolta delle domande più frequenti
Raccolta delle domande più frequenti
A Vibo Valentia e provincia, i centri antiviolenza offrono supporto e rifugio, ma è fondamentale chiamare il numero nazionale 1522 per essere indirizzati al centro più vicino e ricevere assistenza immediata, anche tramite chat, in quanto il 1522 è collegato alla rete nazionale dei CAV (Centri Antiviolenza) e Case Rifugio, offrendo ascolto 24/7 e garantendo anonimato per supporto psicologico, legale ed economico.
Come contattare un Centro Antiviolenza a Vibo Valentia:
Chiama il 1522: È il numero nazionale gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per emergenze e supporto. Le operatrici ti aiuteranno a individuare il centro operativo più vicino a te.
Usa la chat: Puoi chattare direttamente con un'operatrice tramite il sito www.1522.eu o via app.
Servizi offerti dai CAV:
Accoglienza e ascolto: Operatrici esperte ti ascolteranno con rispetto e garantiscono l'anonimato.
Supporto psicologico: Aiuto per elaborare il trauma.
Assistenza legale: Orientamento per i percorsi legali.
Supporto economico: Aiuto per l'indipendenza economica.
Case Rifugio: Accoglienza in luoghi sicuri per te e i tuoi figli, se necessario.
Youpol è l'app realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, viene estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.
L'app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.
È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il NUE e dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura.
Ios : YouPol su App Store (apple.com)
Android: YouPol - App su Google Play
Suggerimenti per utilizzare al meglio l’applicazione:
descrivere l'episodio in modo dettagliato, indicando il luogo, l'orario e le persone coinvolte;
se possibile, inviare un video, un audio, un'immagine o un testo che descrivano l'episodio;
se si effettua la segnalazione in forma anonima, è importante fornire informazioni che possano aiutare la Polizia a identificare l'episodio.
Nei casi più urgenti, sempre tramite un pulsante dell’app, è possibile chiamare direttamente il N.U.E. 1 1 2 o, dove non presente, il 113 della Questura,
La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio.
Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso un Commissariato, una Questura, un Comando Carabinieri o ci si puo' rivolgere ad un Avvocato.
Puo' essere anche formulata personalmente e presentata direttamente in Procura della Repubblica depositanto l'atto presso lo Sportello. L'atto dovrà essere firmato alla presenza del Funzionario presentando un documento di identità.
Sì, sei obbligato dalla legge a presentarti nel giorno e nell'ora riportati nel decreto che ti è stato notificato. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato ed il Giudice ti comminerà una sanzione.
Puoi essere esonerato solo se sei malato, l'udienza verrà rinviata e sarai citato per una nuova udienza.
Se sei stato citato da questa Procura della Repubblica di ma non puoi essere presente perchè malato, dovrai informarci entro le ore 8.45 del giorno dell'udienza con una PEC a dibattimento.procura.vibovalentia@giustiziacert.it allegando il certificato medico e la copia del decreto che ti abbiamo notificato.
Il testimone può essere accompagnato in aula?
È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.
Quante volte è richiesta la presenza del testimone?
Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.
Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?
Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.
Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002.
L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?
No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?
In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
I certificati valgono 6 mesi.
Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?
No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.
In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?
Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?
Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche. Se pensi di essere esente devi indicarci la norma che lo prevede in sede di autodichiarazione.
Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?
Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?
Si.
Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?
Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
E’ la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d’Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
E’ la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d’Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente. Per informazioni maggiori consultare la voce "Informazioni dovute a tutte le persone offese" all'interno della Sezione Notizie Vittime di Reato
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione.
Significa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di non procedere per il fatto che hai denunciato. Puoi opporti alla sua richiesta rivolgendoti alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari in Tribunale.
Significa che a tuo carico è iscritto un procedimento penale nel quale sono state concluse le indagini preliminari. Rivolgiti ad un avvocato di tua fiducia, oppure a quello che ti è stato designato d’ufficio, i cui dati puoi leggere sull’avviso stesso.